Statuto della Società Italiana di Microchirurgia

In vigore dal 27 ottobre 2017

RAGIONE SOCIALE, SEDE E SCOPO

ART. 1

È costituita un’Associazione sotto la denominazione SOCIETA’ ITALIANA DI MICROCHIRURGIA (S.I.M.), avente lo scopo di promuovere in Italia lo sviluppo della Microchirurgia, di svolgere attività di formazione permanente -incluse le attività formative ECM- nei confronti degli associati, di elaborare linee guida diagnostico-terapeutiche e di promuovere studi clinici, collaborando con il Ministero della Salute e con altre Istituzioni pubbliche e private. L’associazione ha sede e rappresentanza legale in Brescia, Via Cattaneo n. 51, c/o la società Studio Progress S.n.c.
L’associazione è membro della EFMS (European Federation of Microsurgery Societies).
L’associazione è apartitica, e non ha scopi di lucro. L’associazione e i suoi legali rappresentanti sono autonomi ed indipendenti. La Societá non intraprende o partecipa ad attività imprenditoriali, ad eccezione delle attività svolte nel programma nazionale di formazione continua (ECM). L’associazione non ha tra le finalitá istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge, direttamente o indirettamente, alcuna attivitá sindacale.

 

PATRIMONIO

ART. 2

Il patrimonio dell’Associazione risulta: A) dalle contribuzioni annuali dei soci; B) da doni ed elargizioni che pervenissero all’Associazione. Le disponibilità patrimoniali sono erogate: per spese per le assemblee, per spese di amministrazione e gestione e per spese per eventuali incoraggiamenti e pubblicazioni scientifiche e didattiche.
Il patrimonio sociale è indivisibile. In caso di perdita delle qualità di Socio, per qualunque motivo avvenga, ne il socio ne i suoi aventi causa potranno pretendere alcunché dall’Associazione.
E’ dato divieto di distribuire , anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o associazioni con finalità analoghe.

E’ obbligo impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ obbligo devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.
La contribuzione annuale dei Soci non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né per causa di morte.

 

SOCI

ART. 3

L’iscrizione alla Società è aperta, senza alcuna discriminazione, a tutti i soggetti con un interesse per la Microchirurgia, una scienza interdisciplinare che trova tra i suoi cultori professionisti di varie discipline chirurgiche, mediche e altri figure professionali che operino in strutture del SSN o in regime libero-professionale. Le domande di associazione devono essere presentate secondo le modalità stabilite nel regolamento.
L’associazione si compone di Soci Onorari, Soci Aderenti e Soci Ordinari.
I Soci Onorari sono nominati dal consiglio direttivo fra le personalità italiane e straniere che abbiano raggiunto particolare fama nel campo della microchirurgia e non hanno diritto di voto.
I Soci Aderenti sono accolti nella Società Italiana di Microchirurgia dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato presentata da due Soci Ordinari, e non hanno diritto di voto. I Soci Aderenti che siano medici specialisti con due anni di iscrizione alla Società divengono Soci Ordinari.
I Soci Ordinari sono medici specialisti già Soci Aderenti per almeno due anni e hanno diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
E’ fatto obbligo a tutti i Soci di dichiarare al momento dell’iscrizione eventuali conflitti di interesse con la Società e di darne tempestiva comunicazione al Collegio dei Probiviri nel caso in cui questi sopraggiungano successivamente.

Nel presente Statuto il Socio Ordinario sostituisce a tutti gli effetti il titolo di Socio Effettivo del precedente statuto.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
I Soci pagano una tassa di ammissione e una quota annuale nelle misure stabilite dal Regolamento.
La domanda di ammissione comporta di per se stessa l’accettazione dello Statuto e del Regolamento vigente.

 

ORGANI

ART. 4

Sono organi della associazione: A) l’Assemblea Generale;
B) il Consiglio Direttivo;
C) il Presidente;
D) il Collegio dei Revisori;
E) il Collegio dei Probiviri.
Le elezioni per le cariche elettive – Presidente, consiglieri, tesoriere, revisori e probiviri- si svolgono ogni due anni (6 per il tesoriere), in occasione del Congresso Nazionale. Le votazioni sono a scrutinio segreto, e i risultati vengono comunicati durante l’Assemblea Ordinaria dei soci.
Per ciascuna regione rappresentata è istituita la figura del Delegato Regionale, cui è affidato il compito di monitorare e contribuire all’attuazione degli indirizzi e delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo. Ciascun Delegato – nominato dal Consiglio Direttivo secondo un principio di alternanza e un’equa distribuzione sulla base delle realtà presenti sul territorio- dura in carica 2 anni rinnovabili.

 

ASSEMBLEA

ART. 5

L’Assemblea generale rappresenta l’Università degli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità delle leggi e del presente statuto, impegnano tutti i membri.
L’Assemblea generale può essere convocata in via ordinaria e straordinaria.
All’Assemblea ordinaria hanno diritto a partecipare i soli Soci in regola con il pagamento delle quote annuali.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno.
L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente per sua iniziativa, o per richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo oppure su richiesta di almeno 1/4 dei Soci.
L’avviso di convocazione, da farsi a mezzo lettera raccomandata a/r e/o telefax e/o posta elettronica e contenente l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora e delle materie da trattare dovrà essere spedito a tutti gli aventi diritto almeno 15 (quindici) giorni prima dell’adunanza per l’assemblea ordinaria e almeno 5 (cinque) giorni prima dell’adunanza per quella straordinaria.

Hanno diritto al voto in Assemblea solo i Soci Ordinari e non sono ammesse deleghe.
Le assemblee tanto ordinarie che straordinarie saranno valide in prima convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea approva i bilanci preventivi, i consuntivi e gli incarichi retribuiti dalla Società. Queste informazioni sono pubblicate sul sito web della Società e periodicamente aggiornate.
Le deliberazioni sono valide se raccolgono la metà più uno dei voti favorevoli dei soci presenti.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 6

Il consiglio Direttivo è eletto dall’Assembleae composto di: 1 Presidente, 1 Next-President, 1 Past-President, 9 consiglieri, di cui uno con incarico di Segretario della Società, 1 Tesoriere con diritto di voto. Il Presidente nomina il Segretario alla Presidenza (senza diritto di voto).
La candidatura e la rieleggibilitá alle cariche sociali sono disciplinate dal Regolamento (Art. 3 e 9 del Regolamento).
Tutte le cariche sociali non prevedono retribuzione, durano due anni, esclusa quella del Tesoriere che dura tre mandati. Non possono in nessun modo essere eletti alle cariche sociali e non possono ottenere nessun tipo di incarico in ambito della Società, coloro i quali abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività della Società stessa.
Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno 3 volte l’anno dal Presidente ed è investito dei più estesi poteri per la gestione l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Società; esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per promuovere un l’incremento dell’associazione e per tutelare gli interessi della specialità, ha la responsabilità dell’andamento amministrativo della Società dandone il rendiconto consuntivo in occasione dell’assemblea per mezzo del Segretario o del Tesoriere.
Il Consiglio delibera con la metà più uno dei voti favorevoli ed in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale della Società.
In caso di sua assenza od impedimento le sue funzioni vengono assunte dal Past-president.

 

TESORERIA

ART. 7

Il Tesoriere:
a) gestisce il patrimonio secondo le indicazioni e previa approvazione del Consiglio Direttivo ed ha diritto di firma e rappresentanza per i rapporti economici, bancari e patrimoniali, disgiuntamente al Presidente;
b) provvede al saldo delle fatture di spese fatte per conto della Società;
c) presenta, durante l’Assemblea ordinaria il bilancio biennale dopo averlo sottoposto al Collegio dei Revisori; tale bilancio comprensivo di preventivo, consuntivo e incarichi retribuiti, viene pubblicato sul sito web della SIM e periodicamente aggiornato.

 

ART. 8

Il presente statuto potrà essere modificato con delibera dell’assemblea presa con la maggioranza semplice dei soci.

 

ART. 9

La vita dell’associazione è disciplinata da un Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea. Ogni modifica al medesimo è competenza dell’Assemblea.

 

GESTIONE

ART. 10

La gestione dell’associazione è controllata dal Collegio dei Revisori, costituito da tre Membri, eletti biennalmente contestualmente alle altre cariche societarie.
I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione al bilancio annuale, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti d’ispezione e di controllo.

 

ART. 11

Il collegio dei Probiviri è formato da tre membri eletti biennalmente contestualmente alle altre cariche societarie.
Tutte le eventuali controversie tra le associate relative al rapporto associativo o tra essi e l’associazione ed i suoi organi saranno devolute a detti probiviri, i quali giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.
I possibili conflitti di interesse della Società, del Consiglio Direttivo e dei Soci saranno oggetto di valutazione da parte del Collegio dei probiviri.
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Regolamento.

 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E FORMAZIONE

ART. 12

La Società organizza ad anni alterni un Congresso Nazionale ed un Simposio e patrocina eventi che promuovono la Microchirurgia. La Societá si impegna in progetti di formazione teorico-pratici di Microchirurgia, distribuiti nel corso dell’anno.
L’attività scientifica e i progetti formativi sono controllati e coordinati dal Consiglio Direttivo, attraverso un Comitato Scientifico (commissione formazione) che verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica.
L’attività scientifica e i progetti formativi sono pubblicati e periodicamente aggiornati sul sito web della Società.