Regolamento della Società Italiana di Microchirurgia

In vigore dal 23 Marzo 2013

A norma dell’Articolo 8 dello Statuto il Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea, disciplina la vita dell’Associazione secondo gli Articoli seguenti

ART. 1

Le modifiche dello Statuto e del Regolamento sono di competenza dell’Assemblea Ordinaria dei soci.

ART. 2 – I Soci

Coloro che volessero iscriversi alla società devono essere presentati da due Soci Ordinari.
La loro ammissione è subordinata al giudizio favorevole del Consiglio Direttivo, che sarà basato sulla valutazione delle pubblicazioni e del Curriculum personale dell’aspirante. Il giudizio del Consiglio è insindacabile.
Come stabilito nell’art. 3 dello Statuto si riconosce il socio Aderente, il socio Ordinario e il socio Onorario.
Il socio Aderente non ha diritto di voto, non può candidarsi ne ricoprire cariche societarie, può partecipare, su indicazione del consiglio direttivo, come membro ai lavori delle Commissioni. Trascorsi due anni solari dall’iscrizione alla Società, egli acquista automaticamente il titolo di socio Ordinario con i diritti e doveri che ne conseguono.
Il medico, con abilitazione all’esercizio della professione, ma senza specialità, indipendentemente dal numero di anni d’iscrizione alla Società, viene considerato socio Aderente.
Il medico, socio Aderente, che diviene specialista e che abbia due o più anni di iscrizione alla Società, diviene socio Ordinario. Perché ciò sia effettivo, egli dovrà darne comunicazione alla sede amministrativa (StudioProgress di Brescia) unitamente a copia del diploma di specialità.
Figure professionali, diverse dal medico chirurgo (es: Biologi, Veterinari, etc…), purché provvisti di Laurea, possono iscriversi alla società, assumendo il titolo di Socio Aderente e indipendentemente dal numero di anni d’iscrizione non potranno mai assumere la qualifica di Socio Ordinario.
Il Socio Ordinario è un medico specialista con diritto di voto e può candidarsi per le cariche societarie secondo le norme espresse nell’art. 3 del presente regolamento.
Il Socio Onorario è esonerato dal pagamento della quota annuale, non ha diritto di voto e non può candidarsi ne essere eletto per alcuna carica societaria. Può partecipare alle riunioni del consiglio direttivo con diritto di parola.
Gli organizzatori di Corsi in Microchirurgia che chiedono il patrocinio della Società dovranno fornire l’elenco dei partecipanti alla Società stessa che li iscriverà gratuitamente per un anno. I corsisti potranno rifiutare l’iscrizione gratuita alla Società così come la trasmissione dei propri dati. E’ il consiglio direttivo che si farà garante per tali nuovi iscritti.

ART. 3 – Candidature alle cariche sociali

Solo i Soci Ordinari sono eleggibili alle cariche societarie e con le seguenti limitazioni:
Next President essere socio Ordinario da almeno 6 anni ed aver ricoperto per almeno un mandato una carica con diritto di voto (consigliere, tesoriere);
Tesoriere essere socio Ordinario da almeno 4 anni ed aver ricoperto per almeno un mandato una carica con diritto di voto (consigliere, tesoriere);
Consigliere essere socio Ordinario da almeno 2 anni;
Solo un membro del consiglio direttivo in carica e che sia socio ordinario da almeno 4 anni, può essere nominato Segretario dalla maggioranza del consiglio direttivo, qualora nessuno dei consiglieri possieda tale requisito, la carica di Segretario verrà ricoperta dal socio Ordinario iscritto da più anni e in caso di ulteriore parità, sarà il Presidente a scegliere chi nominare tra i pari merito.
Nessun limite è posto per l’eleggibilità alle cariche di Probiviri e Revisori.

ART. 4 – Quota Sociale

La quota sociale annuale è determinata dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 – Congresso

Il Congresso Nazionale è biennale e viene organizzato dal Presidente che assumerà la carica di Presidente del Congresso. Egli potrà a suo giudizio nominare un co-presidente o affidare a un altro socio Ordinario l’organizzazione del Congresso Nazionale, previo consenso del consiglio direttivo. Il Presidente del Congresso concorda con il consiglio direttivo il/i tema/i del Congresso. La selezione delle comunicazioni è demandata al Comitato Scientifico proposto dal Presidente del Congresso ed approvato dal consiglio direttivo.

ART. 6 – Simposio

Il Simposio della Società viene organizzato ogni due anni, in alternanza con il Congresso Nazionale. I due eventi non posso essere organizzati lo stesso anno.
La richiesta per l’organizzazione del Simposio deve essere fatta da un socio Ordinario e deve essere indirizzata al consiglio direttivo che valuterà le proposte organizzative e scientifiche.
L’organizzazione di altri eventi scientifici, oltre al Simposio, è favorita e promossa dalla Società. Tali eventi non potranno essere definiti Simposio, ma a discrezione del consiglio direttivo potranno ricevere il Patrocinio della Società.

ART. 7 – Assemblea Ordinaria

L’Assemblea Ordinaria dei Soci viene convocata almeno una volta l’anno, in occasione del Congresso Nazionale e del Simposio.

ART. 8 – Revisori dei Conti

In osservanza dell’Articolo 8 dello Statuto ad ogni elezione dei Consiglio Direttivo si eleggono anche tre Revisori dei Conti e ad essi verrà presentato il bilancio venti giorni prima dell’Assemblea.

ART. 9 – Rieleggibilità delle cariche societarie

Ad integrazione dell’Articolo 6 dello Statuto, si stabilisce che il consigliere non può essere eletto per più di due mandati consecutivi e potrà nuovamente essere eletto trascorso un periodo di 4 anni (due mandati).
Il socio che ha occupato la carica di Presidente, una volta scaduta anche la qualifica di Past President, non potrà più ricoprire alcuna carica con diritto di voto (Presidente, Consigliere, Tesoriere), mentre potrà concorrere alle cariche di Probiviro e Revisore.

ART. 10 – Sanzioni Disciplinari

Il socio che si trova in stato d’insolvenza nei confronti della Società per due anni consecutivi, veda decaduta la propria carica con interdizione dalle cariche societarie per i successivi due anni. Inoltre il mancato pagamento della quota societaria causa l’immediata cessazione del diritto di voto e degli altri diritti connessi alle cariche ricoperte. La tempestiva regolarizzazione, unitamente al consenso del consiglio direttivo, restituiscono al socio i diritti decaduti.
I soci la cui condotta fosse ritenuta lesiva nei confronti dell’onorabilità della società potranno essere segnalati al consiglio direttivo il quale, sentito il parere dei Probiviri, deciderà l’archiviazione, l’ammonizione, la temporanea sospensione o la definitiva radiazione dalla società. Durante la sospensione il socio dovrà comunque versare la quota associativa.
Per quanto altro non espressamente specificato nello Statuto e nel presente Regolamento, fa fede la decisione del consiglio direttivo che è insindacabile.