Statuto del gruppo GIMETRA

ART. 1

L’Associazione denominata “GRUPPO ITALIANO di MICROCRURURGIA E TECNICHE RICOSTRUTTIVE ARTO SUPERIORE” (G.I.M.E.T.R.A.S.), fondata dai signori BATTISTON dott. BRUNO, LANZETTA dott. MARCO, INNOCENTI dott. MARCO e ADANI dott. ROBERTO viene costituita il 13-9-2002, ha lo scopo di promuovere in Italia lo sviluppo della Microchirurgia e della Chirurgia ricostruttiva dell’arto superiore.

ART. 2

L’Associazione ha la propria sede in Torino, via Zuretti n’ 29 presso unità operativa di Microchirurgia del CTO di Torino.

ART. 3

L’Associazione ha durata illimitata.

ART. 4

Il patrimonio dell’Associazione risulta:
A) dalle contribuzioni annuali dei soci;
B) da doni ed elargizioni che pervenissero all’Associazione.
Le disponibilità patrimoniali sono erogate: per spese per le assemblee, per spese di amministrazione e gestione e per spese per eventuali incoraggiamenti e pubblicazioni scientifiche e didattiche.
Il patrimonio sociale è indivisibile. In caso di perdita delle qualità di Socio, per qualunque motivo avvenga, né il socio né i suoi aventi causa potranno pretendere alcunché dall’Associazione.
E’ dato divieto di distribuire , anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o associazioni con finalità analoghe.
E’ obbligo impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E’ obbligo devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità. La contribuzione annuale dei Soci non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né per causa di morte.

ART. 5

L’Associazione si compone di Soci Onorari e di Soci Effettivi.
I Soci Onorari sono nominati dal consiglio direttivo fra le personalità italiane e straniere che abbiano raggiunto particolare fama nel campo della mícrochirurgia e della chirurgia della mano. I Soci effettivi sono accolti dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato presentata da Due Soci secondo le norme del regolamento.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
L’adesione all’associazione comporta il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Essi pagano una tassa di ammissione ed una quota annuale (nelle misure stabilite dal Regolamento).
La domanda di ammissione comporta di per se stessa l’accettazione dello Statuto e del Regolamento vigente.

ART. 6

Sono organi della associazione:
A) l’Assemblea Generale;
B) il Consiglio Direttivo;
C) il Segretario;
D) il Collegio dei Revisori;
E) il Collegio dei Probiviri.

ART. 7

L’Assemblea generale rappresenta l’Università degli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità delle leggi e del presente statuto, impegnano tutti i membri. L’Assemblea generale può essere convocata in via ordinaria e straordinaria.
In via ordinaria l’Assemblea viene convocata in occasione dei Congressi.
L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente per sua iniziativa o per richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo oppure su richiesta di almeno 1/4 dei Soci.
Hanno diritto al voto in Assemblea solo i Soci Effettivi ed è ammessa una sola delega per socio.
Le assemblee tanto ordinarie che straordinarie saranno valide in prima convocazione qualora siano presenti la metà più uno dei membri.
In seconda convocazione, un’ora dopo la prima qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni sono valide se raccolgono la metà più uno dei voti favorevoli dei soci presenti.

ART. 8

Il consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea è composto di:
– 1 Segretario (anche con funzioni di tesoriere);
– I Soci fondatori;
– 3 Consiglieri.
Tutte le cariche durano due anni, esclusa quella dei Soci fondatori che è permanente.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più estesi poteri per la gestione dell’amministrazione ordinaria e straordinaria della Società; esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per promuovere l’incremento dell’associazione e per tutelare gli interessi della specialità, ha la responsabilità dell’andamento amministrativo della Società dandone il rendiconto consuntivo in occasione dell’assemblea per mezzo del Segretario Tesoriere.
Il Consiglio delibera con la metà. più uno dei voti favorevoli ed in caso di parità di voti, prevale il voto del Segretario.
Il Segretario ha la firma e la rappresentanza legale della Società.
In caso di sua assenza od impedimento le sue funzioni vengono assunte da un Socio fondatore.

ART. 9

La vita dell’Associazione è disciplinata da un regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea.
Ogni modifica al medesimo è competenza dell’Assemblea Ordinaria.

ART. 10

La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio dei revisori, costituito da due Membri, eletti biennalmente dall’Assemblea dei Soci.
I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione al bilancio annuale, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

ART. 11

L’assemblea nomina ogni due anni il collegio dei probiviri, formato da due membri.
Tutte le eventuali controversie tra le associate relative al rapporto associativo o tra essi e l’associazione ed i suoi organi saranno devolute a detti probiviri, i quali giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.